Liste di attesa

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Costituiscono obblighi di pubblicazione solo per i soggetti di cui all’art. 41, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132) cha ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 41; (con l’art. 33, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 41, comma 3; (con l’art. 33, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 41, comma 6.

Pertanto, la nostra Amministrazione non ha nessun obbligo di pubblicare dati.